Roma, 26 giugno 2024 – La Corte di Cassazione, con una serie di recenti sentenze (fra cui la n. 24997 del 25 giugno 2024), ha fatto chiarezza sui criteri da utilizzare per la valutazione dello spazio minimo vitale da garantire ad ogni detenuto, stabilendo importanti principi per il rispetto dei diritti umani in carcere.
Spazio calpestabile e arredi:
La Suprema Corte ha stabilito che ai fini del calcolo dello spazio minimo di tre metri quadrati per detenuto, si deve considerare esclusivamente la superficie calpestabile, ovvero quella che permette il normale movimento all’interno della cella.
In altre parole, non devono essere computati gli arredi fissi al suolo, come letti a castello o mobili pensili, a condizione che questi siano posizionati in modo da non ostacolare la libertà di movimento del detenuto.
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Fattori compensativi:
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la presunzione di violazione dell’articolo 3 della CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) derivante da uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati può essere superata se sussistono congiuntamente dei fattori compensativi.
Tali fattori possono includere:
- La breve durata della detenzione
- Le dignitose condizioni carcerarie in generale
- La possibilità per il detenuto di svolgere attività al di fuori della cella
Inoltre, quando lo spazio individuale si trova tra i tre e i quattro metri quadrati, i fattori compensativi, unitamente ad altri elementi negativi, concorrono alla valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.
Letto singolo:
Un punto importante riguarda il letto singolo: il suo spazio non deve essere computato nel calcolo dello spazio minimo vitale.
Anche se non fissato al suolo, il letto singolo è considerato un arredo tendenzialmente fisso, ingombrante e difficile da spostare, che può compromettere la libertà di movimento del detenuto nella cella.
Casi particolari:
La Cassazione ha precisato che i principi sopraelencati si applicano anche alle celle destinate a ospitare due detenuti: in questo caso, lo spazio minimo complessivo da garantire ai due detenuti deve essere di almeno sei metri quadrati.
Nei casi in cui la cella sia dotata di soppalco, lo spazio utile ai fini del calcolo dello spazio minimo vitale è quello ricavabile al piano terra, non potendo il soppalco essere considerato come superficie immediatamente fruibile dal detenuto.
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