6 Giugno 2025 - Penale

Sequestro preventivo, la Cassazione conferma: nessun termine massimo per le misure patrimoniali

Secondo la Suprema Corte non è irragionevole che, a differenza delle misure personali, le restrizioni sui beni non prevedano termini di durata perentori. Differenti i valori da tutelare.

ROMA — Non è incostituzionale né irragionevole una disciplina che prevede limiti di durata solo per le misure cautelari personali e non anche per quelle patrimoniali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20658, depositata il 4 giugno 2025, respingendo la questione di costituzionalità sollevata dal rappresentante legale di un’azienda destinataria di un sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine per dichiarazione fraudolenta.

Il ricorso lamentava l’assenza di termini massimi entro cui ottenere una decisione definitiva, come invece accade per le misure che incidono sulla libertà personale o per i sequestri previsti dalla normativa antimafia. Ma per la Suprema Corte il confronto non regge: le misure cautelari reali e quelle personali rispondono infatti a logiche e valori diversi.

Due piani distinti di tutela
Secondo i giudici di legittimità, la libertà personale gode di una tutela costituzionale più intensa rispetto al patrimonio, perché incide direttamente sull’inviolabilità della persona. Il sequestro di beni, al contrario, può essere contemperato con gli interessi pubblici in gioco, anche senza la previsione di termini perentori.

La sentenza ribadisce inoltre che l’assenza di scadenze rigide per i sequestri patrimoniali non comporta vuoti di tutela per il cittadino, poiché il vincolo reale decade immediatamente se il provvedimento viene annullato o revocato. Diversamente, nel caso delle misure personali, la scadenza dei termini massimi non impedisce al giudice di adottare nuove misure restrittive, purché meno afflittive.

Una scelta del legislatore non irragionevole
La Corte ha infine ricordato che spetta al legislatore fissare i confini e i tempi delle misure cautelari, e che la distinzione tra libertà personale e patrimonio è una scelta discrezionale, ritenuta pienamente legittima e conforme ai principi costituzionali.

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