L’accordo per le spese per sostenere famiglia e figli è valido se preso via mail dai coniugi. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un ex marito che si era visto respingere la richiesta di rimborso di parte della quota sostenuta per la famiglia.
Tramite mail la coppia aveva stabilito che il marito aveva il 60% degli esborsi a carico, mentre la moglie il 40%. Il giudice di pace e il Tribunale non avevano approvato il diritto del ricorrente a riavere indietro le somme pagate in eccesso rispetto quanto pattuito.
Il Tribunale aveva rifiutato la richiesta poiché le spese sarebbero state sostenute nel periodo precedente alla separazione, «nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex articolo 143 del Codice Civile, per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale».
Tuttavia, il ricorrente vince l’ultimo grado di giudizio. Secondo la Cassazione, tutto quello che è stato concordato tramite mail circa la suddivisione delle spese risulta vincolante.
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Per i giudici di legittimità ormai è superata la concezione «che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori».
Il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare il “patto” tramite mail circa la suddivisione delle spese per la famiglia non vincolante. Di conseguenza, tale errore coinvolge anche la restituzione del denaro all’ex marito, che si era fatto carico di tutte le spese, considerandole come «espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione».
Secondo il Tribunale le mail che si erano scambiati i coniugi era soltanto un’organizzazione quotidiana delle spese della famiglia, mentre per la Cassazione, tale interpretazione entra in contrasto «con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le e-mail esaminate dai giudici di merito, e riguardando inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo a settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e del mantenimento del figlio minore (nato nel 2016) nelle proporzioni del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie».
Il principio generale secondo il quale, in seguito alla separazione non si può procedere con il rimborso per le spese sostenute, può essere derogato «tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale», e dunque tramite mail.
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