Niente rimborso dei costi up-front dopo l’estinzione anticipata del mutuo
La sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non sarebbe pertinente all’ordinamento italiano. Ciò significa che il mutuatario che estingue anticipatamente il contratto non può ottenere il rimborso dei costi up front. Questa è la decisione espressa nella sentenza -resa il 23 agosto- del Giudice di Pace di Ferentino (dott. Antonio Velucci).
Sentenza Lexitor: esclusa l’efficacia di quella Direttiva Europea nel nostro ordinamento
Succede che l’attore estingua anticipatamente il contratto di un mutuo e che, perciò, decida di convenire in giudizio con l’istituto bancario. Il suo scopo sarebbe l’ottenimento del rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring (quelli continuativi, connessi alla durata del finanziamento ma non alla durata del contratto -spese di istruttoria, commissioni per gli intermediari, apertura della pratica etc.) versati e non goduti. Tuttavia, succede che la banca convenuta evidenzi il fatto che il contratto esclude ogni rimborso di costi up front (accessori, collegati all’erogazione del finanziamento e non connessi alla durata del contratto), nel pieno rispetto della normativa nazionale.
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Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia Europea (Causa C- 338/18, 11 settembre 2019) nella sentenza cosiddetta Lexitor, decidendo sulla questione pregiudiziale sottoposta da un giudice polacco. Così, secondo la CGUE, l’art. 16, paragrafo 1 direttiva n. 12008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ora, nonostante tale presa di posizione, parte della giurisprudenza italiana si è pronunciata più volte con un indirizzo opposto.
E’ il caso del giudice di pace di Ferentino, il quale, per avallare la sua conclusione, richiama una serie di recentissimi provvedimenti (la maggior parte dei quali datati 2021) che ritengono la sentenza Lexitor europea non pertinente all’ordinamento italiano. Infatti, “[l’ordinamento italiano], rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento”. Per questo motivo, la domanda del mutuatario viene respinta: in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si ha diritto al solo rimborso dei costi recurring.
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