Il fraintendimento è un argomento neutro rispetto alle modalità con cui deve avvenire il trattamento lecito dei dati
Società telefonica attiva servizi non richiesti e senza consenso: sanzionata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione conferma con l’ordinanza n. 27554/2021 la sanzione amministrativa irrogata a una società telefonica. Infatti, quest’ultima è responsabile di aver attivato un servizio non richiesto e senza il preventivo consenso dell’utente al trattamento dei dati. Inutile il tentativo della società di difendersi con la scusa di un fraintendimento tra utente e operatore.
Servizi telefonici non richiesti? La compagnia telefonica deve pagare una sanzione
La vicenda processuale vede coinvolto un utente che segnala al Garante della Privacy l’attivazione di un servizio telefonico non richiesto. A questo punto, la società telefonica cerca di difendersi adducendo un probabile errore dell’operatore nell’attivazione del servizio. Tuttavia, il Garante chiede alla società la registrazione vocale della telefonata per accertarsi dell’onestà della compagnia.
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Ora, la società dichiara che l’attivazione di quella particolare opzione non prevede il vocal order. Infatti, la chiamata sarebbe stata registrata da sistemi come “richiesta di informazioni amministrative”.
Quindi, il Garante sanziona la società perché dall’istruttoria è emerso che l’utente non ha dato il proprio consenso all’attivazione del servizio. Oltretutto, il trattamento dei dati è avvenuto illecitamente, in violazione del principio di correttezza e in assenza di uno dei presupposti di cui agli articoli 23 e 24 del Codice della privacy.
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