La Corte di Cassazione, ord. n. 10583 del 22 aprile 2021, individua quali eredi siano destinatari del risarcimento danni in caso di decesso di una zia – che abbia menzionato nel suo testamento solo uno dei nipoti – in incidente stradale.
Caso: I tre nipoti, tutti eredi legittimi del fratello della vittima, giungono al Tribunale di Roma allo scopo di veder loro riconosciuto il risarcimento danni per la perdita della zia, avvenuta a causa della condotta colposa di guida di un soggetto assicurato con r.c.a. presso una società di Assicurazioni.
Nello specifico, essi vogliono essere risarciti per:
– danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, perché nipoti conviventi, accuditi a lungo dalla zia;
– danno iure hereditatis, patito dal fratello della vittima, convivente della stessa per tutta la vita, oltre che del danno catastrofale acquisito dal primo a titolo di erede universale della zia e successivamente trasmesso loro in qualità di eredi legittimi.
Accogliendo la domanda, il Tribunale liquida la somma complessiva di euro 270.472,40; d’altro canto, la Corte d’Appello: da un lato conferma l’esclusiva responsabilità del guidatore, negando -tuttavia- il diritto dei fratelli al risarcimento del danno iure proprio. Dall’altro, accoglie l’appello incidentale, aumentando di quattro punti percentuali il risarcimento del danno riconosciuto al fratello e -dato il rapporto di convivenza- porta la somma dovutagli ad euro 122.642,00;
Ora, gli attori ricorrono in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 132 comma II n.4 c.p.c.: ritenendo che la Corte d’Appello abbia:
- Elevato la convivenza a connotato minimo per esteriorizzare l’intimità delle relazioni parentali;
- Negato la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere la sussistenza di un legame affettivo zia- richiedenti, visto che la zia aveva istituito un erede universale, escludendo loro da ogni disposizione testamentaria;
- Omesso la considerazione della prova -agli atti dello stato civile- della loro convivenza con la zia fino alla costituzione di ciascun proprio nucleo familiare.
Dichiarando inammissibile il ricorso, gli Ermellini osservano che:
-i ricorrenti, patendo dall’erronea premessa che la Corte territoriale equipari alla diseredazione la loro mancata menzione testamentaria, censurano le conclusioni del giudice di secondo grado;
-la Corte d’Appello -in realtà- non ritiene che l’istituzione dell’erede universale implichi la loro diseredazione; tuttavia, la considera circostanza indiziaria per il rafforzamento della convinzione che il legame ricorrente fosse solo tra nipote e vittima, non tra quest’ultima e gli altri nipoti non menzionati nel testamento.
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