Importante precisazione dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno patrimoniale per i lavoratori vittime di sinistri. Con la sentenza n. 11320 del 30 aprile 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che, nel calcolo del danno da invalidità permanente, devono essere escluse dal reddito di riferimento le imposte fiscali, mentre le altre ritenute obbligatorie, come quelle previdenziali e assicurative, devono invece essere considerate.
Il caso all’origine della pronuncia vedeva coinvolto un istituto assicurativo che aveva contestato la decisione della Corte d’appello di calcolare il danno patrimoniale futuro del lavoratore sulla base del reddito lordo, comprensivo di tutte le ritenute. L’assicurazione aveva impugnato la decisione, sostenendo che tale modalità di calcolo violasse il principio di integrale ma non maggior risarcimento, previsto dall’articolo 1223 del Codice civile.
La Cassazione ha accolto il ricorso, spiegando che, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 137 del Codice delle assicurazioni private, il reddito da prendere in considerazione deve essere al netto delle imposte fiscali — poiché il lavoratore, se avesse continuato a percepire la retribuzione, avrebbe comunque dovuto pagarle — ma al lordo delle ritenute non fiscali. Queste ultime, infatti, costituiscono una perdita patrimoniale reale per il danneggiato, poiché il mancato versamento, ad esempio di contributi previdenziali, incide direttamente sulla sua posizione futura, come nel caso di una pensione anticipata o ridotta.
Un risarcimento equo e conforme alla logica risarcitoria — sottolinea la Corte — deve collocare il lavoratore danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato senza il sinistro: né arricchito, né penalizzato ingiustamente. Da qui la necessità di distinguere tra ritenute fiscali, che non costituiscono danno, e contributi previdenziali o assicurativi, la cui mancata applicazione determina un pregiudizio effettivo e meritevole di ristoro.
Stesso principio per i lavoratori autonomi: anche per loro il riferimento al “reddito netto” va inteso escludendo le imposte, ma includendo eventuali detrazioni o contributi che, se non versati, producono un danno patrimoniale.
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