31 Marzo 2025 - Diritto civile

Riforma del processo tributario: la Corte Costituzionale amplia il diritto alla prova in appello

Bocciato il divieto assoluto di produzione di deleghe e procure, ma confermato il divieto sulle notifiche degli atti impugnati

Con la sentenza 36/2025, depositata il 27 marzo, la Corte costituzionale ha modificato alcuni aspetti fondamentali della riforma introdotta dal decreto legislativo 220/2023 in materia di contenzioso tributario, risolvendo le questioni sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Campania e Lombardia. In particolare, la Corte ha bocciato il divieto assoluto, introdotto dall’articolo 58 del decreto, di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere nel giudizio di appello, ritenendolo una limitazione ingiustificata al diritto alla prova.

La nuova disciplina, infatti, impediva alle parti di produrre tali documenti anche nel caso in cui non fosse stato possibile farlo in primo grado per cause non imputabili loro. La Corte ha sottolineato che il processo di appello costituisce una “seconda occasione” fondamentale per chi non è riuscito a presentare in prima istanza determinati mezzi istruttori. La decisione si inserisce in un contesto più ampio di riforma che tende ad applicare un modello di gravame a “istruttoria chiusa”, ma che, secondo i giudici costituzionali, non può precludere la presentazione di prove cruciali per la decisione, a meno che non vi siano motivi legittimi di ordine pubblico.

Nonostante ciò, la Corte ha confermato la legittimità del divieto di produzione in appello delle notifiche dell’atto impugnato, in quanto la notifica ha un valore essenziale nell’ambito del procedimento tributario, e la sua omissione non può essere sanata in secondo grado, nemmeno se la parte non ha potuto depositarla in primo grado per cause non a lei imputabili.

Infine, la Corte ha anche dichiarato illegittima una disposizione che stabiliva che le nuove regole sulla prova in appello si applicassero ai giudizi già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma, ritenendo tale previsione irragionevole e lesiva della sicurezza giuridica delle parti coinvolte nei procedimenti tributari in corso.


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