La riforma del processo civile punta alla riduzione dei tempi dei procedimenti, per questo il Min. Cartabia ha proposto la modifica della fase introduttiva e della fase decisoria, rendono la prima udienza definitiva.
PROCESSO CIVILE GLI EMENDAMENTI
È la Guardasigilli stessa a spiegare il valore dei 24 emendamenti presentati a modifica del ddl sulla riforma del processo civile:
“Ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere del 40% la durata dei processi in 5 anni. Dall’approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia, dipende l’erogazione dei fondi previsti dal PNRR, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia”.
Gli emendamenti vanno dalla semplificazione dei procedimenti all’uso delle tecnologie introdotte per affrontare la pandemia, fino al potenziamento delle ADR.
LE MODIFICHE ALLA FASE INTRODUTTIVA
L’emendamento n. 8 va a toccare l’art. 3 del d.d.l. relativo alla revisione del processo di cognizione di primo grado di competenza del giudice monocratico.
L’emendamento modifica la fase introduttiva ponendo maggiore enfasi sulla prima udienza di comparizione delle parti, in modo da poter subito circoscrivere l’ambito del procedimento.
Vengono ripensati l’atto di citazione e la comparsa di risposta, che descriveranno i fatti e la posizione difensiva con precisione e chiarezza.
Inoltre, l’attore presenterà mezzi di prova e documenti sin dall’atto di citazione, pena la decadenza dell’azione. Anche il convenuto indicherà, sin dalla prima udienza e a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali, e provvederà alla eventuale chiamata di terzi.
Infine, sempre dalla prima udienza, l’attore risponderà alle difese presentate dal convenuto, mentre entrambe le parti si occuperanno dei mezzi istruttori.
LE MODIFICHE ALLA FASE DECISORIA
Oltre alla fase introduttiva, anche la fase decisoria viene modificata.
In particolare, quanto indicato dall’art. 190 del codice di rito viene sostituito da una rimessione delle cause in decisione. Ciò riguarda sia le decisioni affidate al giudice monocratico sia quelle affidate al collegio.
I tempi di pronuncia e deposito della sentenza vengono ridotti. Con tribunale monocratico, la lettura del dispositivo e della motivazione avverrà subito dopo la discussione orale, a meno che il caso non sia particolarmente complesso, nel qual caso il giudice potrà depositare la decisione entro i trenta giorni successivi.
Il giudice potrà anche decidere di fissare l’udienza della causa per la decisione indicando i termini per il deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. In questo caso il giudice, se monocratico, potrà depositare la sentenza entro i trenta giorni successivi, che diventano 60 in caso di giudice collegiale.
Il giudice potrà anche presentare una proposta conciliativa. Tale possibilità si estende fino a che la causa non viene rimessa in decisione.
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