Quando più condomini contribuiscono a una situazione illecita su una parte comune dell’edificio, la responsabilità può ricadere su ciascuno di essi, senza che rilevi chi abbia dato inizio alla condotta dannosa. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17237 depositata il 27 giugno 2025, intervenendo su una controversia condominiale legata alla riduzione della luce naturale nel vano scala di un condominio.
Il caso aveva avuto origine dalla contestazione di un condomino che lamentava la diminuzione della luminosità di una finestra affacciata sulla scala condominiale. Secondo quanto emerso, un vicino aveva installato dei pannelli che oscuravano parzialmente la vetrata, successivamente integrati da altri elementi in cartongesso collocati da un ulteriore condomino. La Corte d’appello, intervenuta in secondo grado, aveva accolto solo parzialmente le doglianze, ritenendo che l’intervento successivo non avesse aggravato in maniera significativa la situazione, considerato che la chiusura era già stata operata dal primo condomino.
La questione è quindi approdata in Cassazione. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito avesse errato nel valutare irrilevante il contributo successivo alla situazione di oscuramento, trascurando il principio giuridico per cui, in presenza di più comportamenti illeciti concorrenti, ciascun autore è responsabile per l’intero danno, a prescindere dall’ordine cronologico con cui le condotte siano state poste in essere.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha sottolineato come in ambito condominiale – così come nelle obbligazioni solidali previste dal codice civile – la responsabilità per il danno prodotto alla cosa comune ricada indifferentemente su ciascuno degli autori delle condotte illecite. Il principio è stato formalmente enunciato: “anche in tema di rapporti condominiali, del fatto illecito di un condomino che si aggiunga a quello di altro condomino nei confronti della cosa comune può essere chiamato a rispondere indifferentemente l’uno o l’altro, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto”.
La Corte ha richiamato precedenti consolidati che regolano la solidarietà tra più responsabili di un danno, richiamando gli articoli 2043 e 2055 del codice civile. Il primo stabilisce l’obbligo di risarcimento a carico di chi commette un fatto doloso o colposo; il secondo disciplina i casi in cui più soggetti contribuiscono al medesimo evento dannoso, prevedendo la responsabilità solidale di tutti gli autori verso il danneggiato.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno accolto anche ulteriori motivi di ricorso relativi all’omessa valutazione di aspetti del regolamento condominiale e alla realizzazione di modifiche agli infissi senza le necessarie autorizzazioni.
La decisione, oltre a definire la responsabilità concorrente dei condomini in casi analoghi, riafferma il principio secondo cui la tutela della cosa comune e il rispetto delle regole condominiali non possono essere vanificati dalla frammentazione delle condotte illecite nel tempo o tra più soggetti.
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