In caso di mancato adempimento professionale, l’avvocato è tenuto a restituire, in tutto o in parte, il compenso già incassato per attività non svolta. Tuttavia, tale obbligo – anche deontologico – non sorge immediatamente e automaticamente alla richiesta del cliente che lamenta l’inadempimento dell’avvocato agli obblighi derivanti dall’assunzione del mandato.
Punti chiave:
- L’avvocato ha diritto a trattenere il compenso fino a quando un provvedimento giudiziale non lo dichiari inadempiente e lo condanni al pagamento.
- L’ammontare del rimborso in caso di inadempimento parziale sarà determinato dal giudice.
- Anticipare l’obbligo di restituire il compenso alla mera richiesta del cliente, e addirittura subordinare a tale adempimento l’evitazione di una sanzione disciplinare, violerebbe il diritto di difesa.
- L’avvocato deve avere la possibilità di contestare e difendersi dalle pretese del cliente.
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Conseguenze:
- Un avvocato non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari per il mancato rimborso immediato del compenso su richiesta del cliente.
- L’avvocato ha il diritto di difendersi in giudizio dalle pretese del cliente.
- L’ammontare del compenso da rimborsare sarà determinato da un giudice in base alle specifiche circostanze del caso.
Sentenza n. 66 del 13 marzo 2024 del Consiglio Nazionale Forense
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