Con l’ordinanza 5/2021 la Cassazione si esprime sul contenuto della procura alle liti e le modalità di conferimento del mandato a un avvocato.
IL CASO
Un cittadino senegalese muove ricorso davanti al giudice di Pescara a fronte di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. Lo straniero risultava infatti irregolare dal 2010, dopo il rifiuto della sua richiesta di ottenere il permesso di soggiorno.
La Cassazione rigetta il ricorso, poiché inammissibile.
PROCURA ALLE LITI: IL CONTENUTO TROPPO GENERICO RENDE IL RICORSO INAMMISSIBILE
Il ricorso è inammissibile per motivi legati alla procura alle liti.
La Cassazione evidenzia che anche in materia di immigrazione i ricorsi risultano inammissibili se la procura, presentata su foglio separato congiunto al ricorso (ex art. 83, comma 3,c.p.c) contiene espressioni “incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali”.
Nel caso in questione la procura alle liti manca di riferimenti al provvedimento impugnato e indica solo il conferimento di un “ampio mandato” all’avvocato del cittadino straniero.
Tale mandato implica una vaga assistenza “nel giudizio di mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, arbitrati, giudizi in primo e secondo grado, nonché quelli eventuali di opposizione e/o esecuzione e in fase di legittimità presso la Suprema Corte di Cassazione”.
La procura continua indicando che all’avvocato viene dato “ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di conciliare e transigere, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, spiegare domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio e dell’azione, accettare rinunzie, delegare altri procuratori e difensori, nonché firmare in nome e per conto qualsiasi atto compreso il presente”.
La Cassazione ritiene che tutti questi contenuti siano troppo generici, quindi incompatibili con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura alle liti in questione.
Pertanto il ricorso è inammissibile.
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