Cassazione su falsificazione di materiale della procura ex art. 182 c.p.c
Recentemente, la Corte di Cassazione si esprime in merito a un caso di procura falsa e impossibilità di sanatoria con l’ordinanza n. 38735/2021. Così, accoglie il ricorso di un avvocato e si appella all’art. 182 del Codice di Procedura Civile. Dunque, dichiara la falsificazione materiale della procura e l’invalidazione di tutti gli atti processuali successivi per impossibilità di sanatoria.
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Procura falsa e impossibilità di sanatoria: la vicenda e l’ordinanza della Cassazione
La vicenda risale a un ricorso prefallimentare: si allegava una procura contraffatta mediante fotomontaggio di un’altra procura. Quest’ultima si conferiva per un precedente procedimento monitorio. Nello specifico, si sostituiva il Tribunale di Benevento con il Tribunale di Teramo e si rimuoveva la parte sull’eliminazione di domicilio.
Poi, l’esponente in sede di reclamo fallimentare obietta tale circostanza con la presentazione di una querela di falso in via incidentale. Tuttavia, questa non viene ammessa dalla Corte di Appello di Ancona in quanto la ritiene irrilevante – sanatoria ex art. 182 c.p.c. del difetto di rappresentanza.
L’intervento della Corte di Cassazione
A questo punto, la Corte di Cassazione emana l’ordinanza con cui annulla la sentenza della Corte marchigiana. Lo fa in ragione dell’errore di diritto commesso per l’uso semplicistico dell’art. 182 del Codice di Procedura Civile. Quindi, afferma che la falsità materiale della procura determina l’invalidità dell’intera procedura.
Infatti, non si tratta di difetto sanabile ex art. 182 c.p.c. Così prosegue la Cassazione:
“La falsità materiale, dovendo essere intesa come invalidità assoluta, rilevabile anche d’ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell’atto introduttivo del giudizio – incide in via diretta sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico. Per tale motivo l’originario difetto di rappresentanza non risulta sanabile, sic et simpliciter, invocando la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., ma risulta di preliminare rilievo, qualora richiesto, procedere all’accertamento della falsità materiale della procura stessa per il tramite di giudizio di querela di falso.”
Ora, la Corte di Appello di Ancona, dovrà valutare la rilevanza della querela di falso proposta in via incidentale in applicazione del principio di dritto affermato dalla Corte di Cassazione.
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