19 Maggio 2021

Processo telematico: seconda PEC e deposito tardivo Servicematica

Processo telematico: seconda PEC e deposito tardivo

Nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, un’azienda propone un reclamo contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento di un dipendente che aveva maturato i requisiti pensionistici.

La Corte di Appello dichiara inammissibile il reclamo.
La sentenza contestata è stata pubblicata e trasmessa via PEC ai procuratori costituiti il primo marzo 2018, mente il reclamo è stato depositato il 3 aprile 2018, quindi tardivamente perché oltre i 30 giorni stabiliti dall’art. 1, co. 58, L. n. 92 del 2012.

IL RICORSO

L’azienda ricorre in Cassazione, portando i seguenti motivi:

  • – il reclamo è stato depositato il 30 marzo 2018, pertanto non è tardivo. A testimonianza di ciò, la copia dei messaggi PEC generati dal deposito telematico, ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) in primis. La RdAC si genera quando il messaggio con la busta telematica entra nella casella PEC del Ministero della Giustizia;
  • – la data del 3 aprile 2018 corrisponde al momento in cui la Cancelleria dell’ufficio giudiziario ha aperto la busta telematica del deposito;
  • – la sentenza ha violato l’art. 155, commi 4 e 5, c. p.c.: la Corte territoriale non ha considerato che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza cadeva il sabato precedente due festività (Pasqua e lunedì dell’Angelo), pertanto  anche un deposito effettuato il 3 aprile poteva considerarsi tempestivo.

IL DEPOSITO SI PERFEZIONA CON L’EMISSIONE DELLA SECONDA PEC

La Cassazione accoglie il ricorso (sentenza n. 12422 dell’11 maggio 2021).

Il deposito telematico si perfeziona infatti proprio con l’emissione della seconda PEC, la ricevuta di avvenuta consegna. Secondo l’art. 16 bis, comma 7 del d.i. n. 179 del 2012, partendo dalle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è considerato tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha errato a valutare tardiva, e quindi inammissibile, l’impugnazione.

Inoltre, ha anche mancato di considerare quanto indicato dall’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., secondo cui, quando la scadenza dei termini cade di sabato è ammessa una proroga al primo giorno non festivo.

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