15 Novembre 2021

furto in studio legale servicematica

Privata dimora: il furto in studio legale è furto in abitazione

In che modo il furto all’interno di uno studio legale si configura come furto in abitazione? Tutto dipende dal concetto di “privata dimora”.  La Cassazione ci aiuta a capirlo con la sentenza n. 38412/2021.

FURTO IN STUDIO LEGALE

Un addetto alle pulizie di uno studio legale viene condannato dal giudice dell’impugnazione per il reato di cui all’art.64 bis c.p., relativo al furto in abitazione.

Il suo difensore ricorre in Cassazione, contestando proprio questo elemento. Il soggetto ha infatti rubato all’interno dello studio legale, ovvero un luogo di lavoro che non può rientrare nel concetto di “privata dimora” poiché non è possibile dimostrare che in esso si svolgano anche attività personali.

La Cassazione respinge il ricorso perché generico.

IL CONCETTO DI  “PRIVATA DIMORA”

Nella sentenza, la Corte ricorda che:

«la più recente -e condivisibile- giurisprudenza di legittimità ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all’interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello “ius excludendi alios”, dell’accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata»

Specifica poi che:

«ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata – compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale – e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».

PERCHÈ LO STUDIO LEGALE È “PRIVATA DIMORA”

Sempre nella sentenza, la Corte elenca i requisiti per cui un luogo di lavoro rientra in tale definizione:

  • utilizzo del luogo di lavoro per attività private (riposo, svago, alimentazione, studio),
  • frequentazione stabile e non occasionale del luogo da parte del titolare,
  • non accessibilità al luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare.

Nel caso in questione, questi tre criteri sono rispettati. Inoltre, la presenza nello studio legale degli oggetti di valore, poi rubati, rinforza la destinazione a privata dimora dello studio. Pertanto, lo studio legale va considerato un luogo di privata dimora e il furto rientra nella cornice dell’art. 624 bis c.p.

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