21 Gennaio 2022

Privacy ai tempi della pandemia, cosa dice il Garante

Che valore ha il diritto alla privacy nel periodo pandemico da Covid-19?

Tre sono in particolare le soluzioni che fanno sorgere dubbi ai cittadini in merito alla fine che fanno i propri diritti di privacy in questo periodo. Ossia, la Didattica a distanza (DAD), il Green Pass e ora il Super Green Pass. A tal proposito, il Garante Privacy nota come i dati personali nei confronti di tali soluzioni siano talvolta trattati in maniera fumosa.

La privacy durante il periodo di pandemia da Covid 19: l’opinione del Garante

Il 7 dicembre del mese scorso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali esprimeva perplessità nei confronti dell’introduzione del Green Pass. Nello specifico, il Garante sottolineava e auspicava che questo strumento, ideato per la sicurezza personale, non si trasformi in strumento di sorveglianza di massa.

Inoltre, il Garante mostrava dubbi anche in merito alla consegna della Certificazione Verde da parte dei dipendenti al proprio datore di lavoro. In effetti, egli afferma che:

“La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679113 d.lgs. 196 del 20035 e 8 l. n. 300 del 197010 d.lgs. n. 276 del 2003).”

L’intervento originario del Garante in merito al diritto di privacy durante la DAD

Il primo intervento del Garante Privacy dacché il Covid ha inizio risale a marzo 2020 in merito alla didattica a distanza. Al proposito, chi forniva la piattaforma era esente dalla ricezione di una nomina, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Effettivamente, la motivazione è che il servizio si rivolge direttamente agli utenti.

In quest’occasione, accade che uno studente si oppone all’utilizzo di tale servizio. In effetti, dato che si da libero consenso per l’uso del servizio, lo studente aveva il diritto di esprimere diniego. Tuttavia, tale possibilità non si prese in considerazione.

Garante in merito al diritto di privacy col piano vaccinale e le vaccinazioni nel luogo di lavoro

Successivamente, il Garante Privacy si esprime con Linee Guida anche in merito al piano vaccinale. Così come alla possibilità per i datori di lavoro di offrire il servizio di vaccinazione in loco. Le sue direttive sono contenute nel Documento “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”.

Qui, si stabilisce che:

“il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili”.

Tuttavia, a questa affermazione segue quest’altra eccezione:

“Resta salvo che ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale.”

La discussa questione dell’obbligatorietà del Green Pass e Super Green Pass in periodo di pandemia

Ora, torniamo nuovamente con la memoria all’audizione del Garante dello scorso 7 dicembre. Qui, l’Autorità cercava di giustificare le proprie scelte in aderenza ai principi europei sul trattamento dei dati personali. Nello specifico, lo fa con un esercizio retorico che si concretizza in una specie di “excusatio non petita” di prevenzione.

Questa posizione dell’Autorità ha fatto sì che scaturissero critiche nei confronti del suo contegno. Effettivamente, fino al 15 ottobre si impedivano specifiche sull’obbligatorietà del Green Pass per ragioni di tutela dell’individuo.

Dunque, le scelte in merito alla pandemia, le restrizioni, le certificazioni, saranno un compromesso senza ripercussioni? Sono il male minore che possiamo accettare? E cosa comporterà per il futuro la conoscenza della possibilità di uno strumento come il Green Pass?

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