Se un avvocato praticante decide di cancellarsi dall’albo al termine della pratica forense avrà comunque il diritto a vedere riconosciuto il suo tirocinio, nonostante non abbia presentato una richiesta specifica. Il rilascio del certificato non presuppone l’istanza da parte dell’interessato.
Lo chiarisce il CNF, con la sentenza 59 del 27/03/2023, dopo aver accolto il ricorso di una laureata in giurisprudenza che si era cancellata dall’elenco e che, a distanza di anni, aveva richiesto il riconoscimento della pratica forense per l’accesso all’esame di Stato.
Il COA di Rieti aveva respinto la richiesta, visto che la ricorrente aveva svolto la pratica forense tra il 2011 e il 2014, ma aveva scelto di cancellarsi dal registro dei praticanti «senza richiedere alcuna certificazione in merito all’attività svolta».
Risultava, inoltre, che aveva svolto «compiutamente e proficuamente i primi 3 semestri di tirocinio, sui 4 all’epoca previsti dalla normativa». L’aspirante avvocato, contro questa delibera, ha proposto ricorso, sostenendo che si doveva applicare la normativa previgente, salvo la riduzione del periodo del tirocinio a 18 mesi (art. 48 legge 247/2012).
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Il rilascio del certificato, con valore di mera attestazione pratica, rappresenta un atto vincolato in funzione certificatoria.
Precisa il CNF, che alla scadenza del periodo che prevede la legge, non viene conseguito automaticamente il rilascio del certificato di pratica compiuta, «ma al fine occorre un’attività di verifica che la legge affida al COA, nell’ambito dei compiti di vigilanza e controllo di un corretto ed efficace tirocinio forense (art. 29, comma 1, lett. C), della legge n. 247/2012, specificati nell’art. 8 DM n. 70/2016».
Il COA avrebbe espletato l’attività convalidando i 3 semestri di tirocinio svolti, «necessari ai fini del completamento del periodo ai sensi della legge 247/2012». Al termine del periodo del tirocinio, è anche vero aveva formulato la propria istanza di cancellazione dal Registro, senza richiedere comunque il rilascio del certificato di pratica compiuta.
In ogni caso, «la nuova disciplina dettata dal DM n.70/2016, applicabile al caso in esame con riferimento al procedimento di rilascio del certificato, non prevede più la richiesta dell’interessato ai fini del rilascio del certificato, ma onera il COA, all’esito delle verifiche svolte nell’ambito dei compiti di vigilanza e controllo, al rilascio del certificato di compiuta pratica (art.8, comma 6)».
Il DM 70/2016 «non poteva trovare applicazione nel gennaio 2014, in quanto è entrata in vigore solo nel 2016», ed era «vigente nel momento della richiesta della Dott.ssa».
Dunque, la cancellazione non avrebbe interrotto il tirocinio già compiuto, dopo la convalida dei tre semestri da parte del COA, che avrebbe «dovuto rilasciare o meno il certificato di compiuta pratica a norma del CM 70/2016».
Inoltre, la ricorrente lamenta l’applicazione illegittima dell’art. 17, comma 10, legge 247/2012, che non può essere applicato prima della sua entrata in vigore. Spiega il CNF che il termine dei sei anni per richiedere il certificato deve considerarsi in riferimento ai tirocini della nuova disciplina.
La ricorrente, dunque, ha il diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica, pari a tre semestri.
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