6 Aprile 2020

Fondo di Garanzia per le PMI

Decreto Liquidità: potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti

Chi è imprenditore forse già conosce il Fondo di Garanzia per le PMI, ma se siete professionisti, probabilmente non sapete che anche voi potete accedere ai suoi servizi. 

Il D.M del 18.4.2015 ha infatti equiparato i liberi professionisti alle piccole e medie imprese, con tutti i benefici che ne possono derivare.

Ma perché ne parliamo?

Perché il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” contiene al suo interno misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e anche le imprese obbligati a fare i conti con le ripercussioni generate dall’epidemia da COVID-19.

Tra queste misure vi è anche il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per l’accesso al credito da parte delle PMI.

Anche il comunicato stampa n.39 del 6 aprile, legato al cosidetto decreto “Liquidità”, ribadisce il potenziamento del Fondo.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito con la Legge n. 662/96 ed è operativo dall’anno 2000.

Il suo scopo è facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti concedendo loro una garanzia pubblica che affianca o sostituisce le garanzie offerte dalle imprese stesse.

La garanzia del Fondo è alimentata anche grazie a risorse europee e si attiva solo in caso di finanziamenti concessi da banche, società di leasing o altri intermediari.

A poterne beneficiare non solo solo le PMI, piccole o medie imprese (fino a 499 dipendenti), ma anche le microimprese, le start up e i professionisti che sono iscritti a ordini professionali o parte di associazioni professionali inserite nell’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Chiaramente, la garanzia, così come i finanziamenti, non viene concessa a tutti ma solo a coloro che appaiono in grado di rimborsare il finanziamento garantito, pertanto viene sempre analizzata la stabilità economica e finanziaria del richiedente.

Le imprese la cui situazione economia-finanziaria le faccia ricadere nelle classificazioni “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà” (art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014) non possono accedere al fondo.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA

Il Decreto contiene una parte dedicata alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (Titolo III) e all’art.49 si parla specificatamente del Fondo di Garanzia per le PMI.

Nel testo è indicato che per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, quindi fino al 17 dicembre 2020, vengono attuati diversi potenziamenti.
Qui di seguito ve ne citiamo solo alcuni.
Per un approfondimento completo, vi invitiamo a leggere il testo originale del Decreto Cura Italia.

PROROGA DEI TERMINI

Tutti i termini relativi agli adempimenti amministrativi di operazioni garantite del Fondo sono prorogati per 3 mesi.

ACCESSO AL FONDO FACILITATO

L’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI è concesso in base alla sola valutazione economico-finanziaria, senza considerare i dati di Centrale Rischi e credit bureau e gli eventi pregiudizievoli.

GARANZIA GRATUITA

La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni e viene annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.

AUMENTO DEL TETTO MASSIMO

L’ammontare massimo dei finanziamenti sale da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.

AUMENTO DELLA PERCENTUALE MASSIMA DI GARANZIA

Per interventi di garanzia diretta la percentuale potrà essere anche dell’80% in caso di finanziamenti sotto 1,5 milioni di euro.
Per interventi di riassicurazione la percentuale può raggiugnere il 90% dell’importo già garantito da Confidi o altri consorzi, sempre fino a un massimo di 1,5 milioni di euro a impresa.

AMMESSE LE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO

Possono essere garantite le rinegoziazioni del debito a patto che il finanziatore conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo.

ALLUNGAMENTO AUTOMATICO DELLA GARANZIA

È estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti che hanno subito la sospensione delle rate o della quota capitale da parte delle banche o altri intermediari a causa degli effetti di COVID-19.

ACCESSO ALLE PERSONE FISICHE

Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni la cui attività economica sia stata danneggiata dagli effetti di COVID-19 possono accedere alla garanzia, gratuitamente e senza alcuna valutazione, per finanziamenti inferiori a 18 mesi e fino a un importo di 3000 euro:

COME ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Per accedere alla garanzia non bisogna rivolgersi direttamente al Fondo ma

  • – alla banca alla quale si intende chiedere il finanziamento chiedendo anche l’attivazione della garanzia del Fondo,

oppure

  • – a un Confidi che offra la garanzia e che richieda la controgaranzia al Fondo.

Per tutte le info potete visitare www.fondidigaranzia.it e il sito del Ministero dello Sviluppo Economico

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