L’Ocf, con una nota del 2 agosto 2023, disapprova il contenuto della circolare del Ministero del 19.06.2023, nella quale il Ministero, rispondendo ad un quesito posto dalla Corte di Appello di Firenze, ha affermato il principio secondo il quale gli avvocati non hanno alcun potere di attestare la conformità dei titoli stragiudiziali che notificano via Pec.
Ribadendo il principio per il quale gli avvocati non hanno alcun potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali dell’ex. Art. 480 c.p.c., di cui Ocf ha già richiesto, in sede di predisposizione, dei decreti corretti della Riforma della Giustizia Cartabia, il Ministero sostiene la non sussistenza di un potere generale di autentica dei titoli stragiudiziali.
Tutto ciò basandosi sul fatto che «l’art. 3 bis L. 53/94 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196 undecies disp att. c.p.c., ma il capo II, titolo V-ter delle predette disposizioni non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici».
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Prosegue il comunicato dell’Ocf: «Il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all’avvocato dallo stesso art. 3-bis, comma 2, L53/94 – che richiama l’art. 196 – undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione – e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c.».
L’Ocf richiede che il Ministero «provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà più idoneo, dandovi la maggiore diffusione possibile, quanto affermato nella sopra menzionata circolare, prima che l’erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti».
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