Il rilascio gratuito delle copie degli atti processuali penali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato è subordinato a un requisito imprescindibile: la dichiarazione che tali copie siano necessarie per l’esercizio del diritto di difesa. Lo ha ribadito il Dipartimento per gli affari di giustizia con il provvedimento del 23 maggio 2025, rispondendo a un quesito formulato dal Tribunale di Cosenza.
La questione era nata dopo che la Corte di Appello di Catanzaro aveva espresso un parere differente, sostenendo che l’attestazione non fosse necessaria quando la richiesta provenisse direttamente dal difensore nei procedimenti ancora pendenti, ritenendo l’obbligo valido solo per le copie richieste in procedimenti ormai definitivi.
Tale posizione però è stata superata dal chiarimento ministeriale, che impone sempre la dichiarazione, indipendentemente dalla qualifica del richiedente, ribadendo che il diritto alla gratuità delle copie è strettamente legato alla necessità di esercitare la difesa nel processo penale.
A supporto di questo orientamento, il provvedimento richiama precedenti note ministeriali degli anni 2005, 2018 e 2019, che sottolineano come la gratuità prevista dal patrocinio a spese dello Stato abbia come scopo il pieno esercizio del diritto di difesa e richieda dunque una motivazione esplicita da parte del soggetto interessato, che se ne assume la responsabilità.
Rimane tuttavia condivisa la necessità, in caso di richieste di copie successive all’irrevocabilità della sentenza, che il difensore espliciti la ragione di tale domanda, poiché il diritto alle copie gratuite non può estendersi oltre i limiti del processo penale in corso.
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