Il D.L. n. 1/2012 non abroga il procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.
Nell’ambito della liquidazione del loro compenso, gli avvocati possono ancora avvalersi del procedimento monitorio, in sostituzione del giudizio ordinario o del rito sommario di cognizione. Così, per veder riconosciuto il proprio diritto, basta porre a base del ricorso la propria parcella di spese e prestazioni, validata dalla competente associazione professionale. Questa è la linea della Corte di Cassazione che -a Sezioni Unite- (sentenza n.19427/2021) conferma quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Capitale.
Liquidazione compensi avvocati: nessuna abrogazione tout court delle norme sul sistema tariffario
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Succede che un avvocato faccia segnalazione al Procuratore per informare l’ufficio della Procura dell’esistenza di un preciso orientamento del Tribunale di Roma. Infatti, proprio in virtù di tale orientamento, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal 2012 a fini liquidativi vengono rigettati. Ciò, nonostante essi abbiano annessa prova documentale dell’attività svolta, e del parere di congruità da parte del competente COA.
Perciò, il Procuratore Generale chiede alla Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse di legge. Lo scopo è: superare i contrasti interpretativi attualmente esistenti ed uniformare l’applicazione di questa legge sull’intero territorio nazionale. Ora, gli Ermellini ricordano che la L. 247/2012, all’art.13 (“nuova disciplina per l’orientamento della professione forense”), dispone l’abolizione tout court delle tariffe professionali, ma in piena continuità con la L. n. 27/2012 (art. 9).
Infatti, per la Cassazione appare evidente “come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità”. Dunque, “in tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, non [determina], in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.”.
Pertanto, anche successivamente all’entrata in vigore di tale provvedimento, “l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.
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