Ocf mantiene la sua posizione critica nei confronti del quarto comma dell’art. 46 del Codice di procedura civile, che accoglie il recepimento integrale dei correttivi che sono stati proposti nel dm firmato da Carlo Nordio.
Inoltre, respinge i tentativi di addossare agli Avvocati una responsabilità nella lentezza dei processi, dovuta all’eccessiva lunghezza degli atti difensivi. Ocf crede invece che gli Avvocati si siano sempre adoperati per un funzionale e corretto svolgimento del processo, compensando anche le lacune causate da altri soggetti.
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Dunque, nessun plauso per l’introduzione di una norma che codifichi le modalità per la redazione degli atti processuali, che sembra contribuire all’immagine di un’Avvocatura che va contro la speditezza del processo.
Tutto questo non va ad incidere sulla riduzione dei tempi dei giudizi civili, ma introduce dei limiti alla difesa, a discapito dei cittadini, istituendo dei profili inaccettabili di responsabilità professionale.
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Ocf dichiara che se addossiamo la causa della lentezza della giustizia civile italiana alla dimensione degli atti difensivi, significa ignorare lo stato reale di questa, di tutte le carenze organiche e strutturali, e in alcuni casi addirittura di sedi.
Dunque, Ocf fa appello al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutte le forze politiche, per rivedere la riforma del processo civile in collaborazione con tutta l’avvocatura, abrogando il quarto comma dell’art. 46 e provvedendo con molta tempestività alla revisione delle varie criticità contenute nel dm.
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