Con l’estensione dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro a partire dallo scorso 15 ottobre, cosa è cambiato per gli avvocati?
Le disposizioni di interesse per il mondo forense sono contenute nel D.L.n. 127 del 21 settembre 2021, in particolare:
– nell’art. 1, dedicato al lavoro nel settore pubblico;
– nell’art. 2, sull’accesso di magistrati, avvocati e altri negli uffici giudiziari,
– nell’art. 3 dedicato al lavoro nel settore privato.
Con una news specifica pubblicata sul sito, il CNF ha riassunto le misure che ricadono sugli avvocati. Vediamole insieme
GREEN PASS E CONDOTTE PRESSO GLI STUDI DEGLI AVVOCATI
Il decreto non parla esplicitamente degli avvocati, così come non cita alcuna altra specifica categoria di lavoratori.
L’unica differenziazione riguarda le aziende con meno di 15 dipendenti, alle quali è consentito di sospendere un lavoratore privo di Green Pass dopo 5 giorni di assenza e di sostituirlo per un massimo di 10 giorni, e con un solo rinnovo.
Gli avvocati rientrano nella sfera del settore privato, pertanto devono rispettare le disposizioni relative all’obbligo di Green Pass, sia per se stessi che per gli eventuali dipendenti e collaboratori.
Ricordiamo che i datori di lavoro sono tenuti a:
− verificare il possesso del Green pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti e dei collaboratori;
− definire le modalità operative per le verifiche, anche a campione;
− individuare, con atto formale, i soggetti incaricati di accertare eventuali violazioni degli obblighi.
Per quanto riguarda la presenza di altri soci, tendenzialmente dovrebbe essere richiesto il Green Pass anche a loro nel momento in cui accedono allo studio, ma vi sono alcuni dubbi. Trattandosi di liberi professionisti non è infatti possibile individuare un datore di lavoro, dunque a chi dovrebbero essere affidati gli incarichi organizzativi e di controllo?
Sul cliente, invece, non grava l’obbligo di avere il Green Pass per accedere allo studio. Il cliente non ha nemmeno il potere di verificare il possesso del certificato da parte del professionista.
ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI
Come indicato dall’art. 2 al comma 8, ad avvocati, difensori, consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo non è richiesto di possedere il Green Pass per accedere agli uffici giudiziari.
L’obbligo ricade invece su magistrati, dipendenti e collaboratori.
Il Consiglio dei Ministri ha spiegato che questa differenza esiste «al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti» ed evitare che il mancato possesso della certificazione possa limitare il diritto di difesa o bloccare lo svolgimento dei procedimenti.
Qui il testo completo della news del CNF sull’obbligo di Green Pass per gli avvocati.
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