Redazione 24 Aprile 2025

Niente assegno di mantenimento se manca la comunione di vita

La Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sul delicato tema del diritto al mantenimento tra coniugi in caso di separazione. Con la sentenza n. 9207 dell’8 aprile 2025, i giudici di legittimità hanno confermato che se tra i coniugi non si è mai instaurata una comunione di vita reale, il diritto all’assegno di mantenimento non può sorgere per la prima volta in occasione della separazione.

Il caso: matrimonio di pochi mesi e nessuna vera vita insieme

Nel caso esaminato, il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta di assegno da parte di un marito separato, rilevando che i coniugi avevano convissuto solo per pochi mesi senza mai costruire una comunione affettiva e materiale. Il ricorrente aveva tentato di ribaltare la decisione in Cassazione, sostenendo che il diritto al mantenimento dipendesse esclusivamente dalla mancanza di addebito della separazione e dal divario reddituale tra i coniugi.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il diritto all’assegno di mantenimento presuppone la concreta attuazione del vincolo coniugale attraverso la condivisione della vita familiare e degli obblighi reciproci previsti dall’art. 143 del codice civile. In assenza di questa comunione di vita, il solo matrimonio formale non basta a far sorgere l’obbligo di assistenza materiale.

Inoltre, la Corte ha escluso anche il diritto all’assegno alimentare, rilevando che il marito non aveva dimostrato l’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Principi ribaditi dalla sentenza

  • La breve durata del matrimonio non preclude di per sé il diritto al mantenimento, ma in mancanza di comunione spirituale e materiale il diritto non sussiste.
  • Il solo vincolo legale del matrimonio, privo di affectio coniugalis concretamente vissuta, non fonda alcun obbligo di assistenza economica in sede di separazione.
  • Per il riconoscimento degli alimenti occorre dimostrare non solo lo stato di bisogno, ma anche l’impossibilità oggettiva di mantenersi.

Un orientamento consolidato

Questa decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza costante che distingue tra vincolo formale e contenuto sostanziale del matrimonio, valorizzando la reale condivisione di vita come requisito imprescindibile per far sorgere diritti economici post-separazione.


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