Le molestie sessuali non sono soltanto comportamenti inopportuni o sanzionabili sul piano disciplinare, ma costituiscono una vera e propria forma di discriminazione sul lavoro. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13748 depositata nel giugno 2025, fissando un principio destinato ad avere un impatto rilevante nella gestione dei rapporti aziendali.
Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ripetutamente rivolto espressioni volgari e a sfondo sessuale a un collega maschio, tanto da costringerlo a evitare ogni contatto per non subire ulteriori molestie. Un comportamento che, oltre a generare disagio personale e tensione sul luogo di lavoro, aveva rallentato l’attività produttiva.
Secondo i giudici, però, non è necessario che simili episodi producano conseguenze economiche o organizzative immediate per essere riconosciuti come discriminatori. La dignità della persona sul posto di lavoro — a prescindere dal sesso — è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dal Codice delle pari opportunità.
La Cassazione sottolinea che spetta al datore di lavoro non solo prevenire e sanzionare i comportamenti indesiderati di natura sessuale, ma anche garantire un ambiente professionale improntato al rispetto e all’uguaglianza. E questo dovere resta pienamente valido anche se la persona responsabile di molestie non ha precedenti disciplinari o se l’azienda non ha subito danni rilevanti in termini gestionali.
La decisione censura così la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ridimensionato il valore discriminatorio delle molestie sessuali in assenza di effetti organizzativi concreti.
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