21 Aprile 2022

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Quando il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto

Se il matrimonio era già in crisi, la separazione non può essere addebitata a chi tradisce. La Cassazione ribadisce che l’addebito in caso di infedeltà subentra soltanto in un caso: quando si riesce a dimostrare che il tradimento sia l’unica causa della fine del matrimonio.

La fedeltà è uno dei principali doveri del matrimonio. Questo è quello che ha stabilito l’articolo 143 del codice civile. Tuttavia, per richiedere la separazione con addebito, è necessario dimostrare che l’infedeltà sia la sola causa della crisi matrimoniale. Se viene dimostrato che il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto, riconducibile, per esempio, a episodi di violenza, maltrattamenti e litigi, l’infedeltà non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Proprio per questo la Corte d’Appello di Roma ha revocato una richiesta di addebito di separazione, poiché il tradimento è avvenuto nel bel mezzo di una crisi coniugale. Ciò è stato dimostrato dalla richiesta di aiuto da parte della donna che si è rivolta ad un centro antiviolenza per richiedere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali.

Il marito, così come il giudice di primo grado, invece, credeva che il tradimento fosse sufficiente per giustificare la richiesta di addebito nei confronti della moglie. Tuttavia, il giudice d’appello ha deciso di revocare l’addebito. Infatti, è stato accertato che l’infedeltà della moglie non costituisce la causa principale della fine del matrimonio.

Secondo il marito, oltre a non essere stata fornita una prova schiacciante a favore della crisi preesistente all’interno del matrimonio, l’unica sentenza corretta era quella del giudice di primo grado. A suo dire, la richiesta d’aiuto della donna ad un centro antiviolenza simboleggiava soltanto un profondo stato d’insoddisfazione, non collegato alla crisi tra i due.

Ma secondo la Cassazione, le motivazioni del marito non sono legittime. È stato il marito stesso ad ammettere che la moglie, negli ultimi tre anni aveva subito un profondo cambiamento. A confermare lo stato psicologico nel quale si trovava la moglie ci ha pensato il centro anti-violenza presso il quale la donna si era rivolta, per richiedere supporto emotivo e psicologico.

Grazie a questi elementi il giudice ha accertato che la crisi matrimoniale tra i due coniugi era presente ancor prima del tradimento della moglie. Di conseguenza, l’addebito è stato annullato.

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