Ostacola le visite con il padre: madre condannata a risarcire direttamente il minore
L’aver ostacolato le visite del figlio con il padre le era già costato un’ammonizione, ma ora è anche stata condannata. In effetti, dopo il ricorso da parte dell’avvocato del padre, ella deve risarcire direttamente non il padre, ma proprio il minore. Questo perché il suo comportamento, rendendo difficoltose le modalità di affidamento, ha arrecato danni psicologici e psicopedagogici al piccolo.
Decisione che prosegue ed amplia la classica tutela della riservatezza del minore
Mantova, 25 maggio 2021. Succede che, visto l’ostruzionismo frapposto dalla madre alle visite padre-figlio, la madre venga ammonita dal Tribunale. Quindi, succede che l’avvocato legale del padre, depositi ricorso (ex art. 709 ter c.p.c.). Infine, accade che il Tribunale disponga una condanna risarcitoria da parte della madre: il suo comportamento arreca danni psicologici e psicopedagogici al minore.
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Il punto centrale, però, non è tanto la condanna a risarcire, quanto il fatto che il soggetto beneficiario di tale risarcimento è il minore. Infatti, è la prima volta che il bambino viene riconosciuto “titolare di un autonomo diritto di ottenere direttamente […] un risarcimento in denaro”. Questo significa che in tale bambino si è riconosciuto un soggetto portatore di diritti superiori, più rilevanti di quelli dei genitori.
Non solo: la decisone include la clausola (“modello Signorini”) da sottoscriversi d’ufficio dai genitori in via di separazione. Si tratta dell’impegno a non pubblicare in rete immagini dei figli e rimuovere tutte quelle già postate. Dunque, anche questa decisione, amplia la tutela della riservatezza del minore e mette il fanciullo al centro, al di sopra delle parti.
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