Affittare una parte della propria abitazione principale non fa perdere il diritto all’esenzione IMU. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1524 del 7 marzo 2025, accogliendo il ricorso di una contribuente che si era vista contestare il beneficio fiscale dal Comune di Roma.
Il caso riguardava un accertamento IMU per l’anno 2016, in cui il Comune aveva ritenuto che l’immobile non potesse essere considerato abitazione principale in quanto al suo interno era presente un’attività commerciale di estetista. L’ente locale aveva quindi richiesto il pagamento dell’imposta, sostenendo che l’uso dell’immobile fosse incompatibile con l’agevolazione prima casa.
In appello, però, la contribuente ha dimostrato, tramite il certificato storico di residenza e la dichiarazione IMU, che nell’anno contestato risiedeva stabilmente nell’immobile e che solo una stanza di 9 mq era destinata a un piccolo centro estetico. A sostegno della sua posizione, la difesa ha citato le FAQ del MEF del 2014, che chiariscono come la locazione di alcune stanze a studenti non faccia perdere l’esenzione IMU. Inoltre, secondo la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale resta valido se il proprietario mantiene anche solo parzialmente il possesso dell’immobile.
Sulla base di questi principi, la Corte tributaria ha ribaltato la decisione di primo grado e annullato l’accertamento, riconoscendo che la contribuente aveva diritto all’esenzione IMU nonostante la locazione parziale dell’immobile.
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