La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il licenziamento comunicato alla PEC dell’avvocato difensore è valido se il lavoratore ha eletto domicilio presso lo studio legale nel corso del procedimento amministrativo.
Nel caso esaminato, un dipendente pubblico dell’Università aveva richiesto che tutte le comunicazioni e notifiche relative al procedimento disciplinare gli fossero inviate all’indirizzo PEC del proprio avvocato. La notifica del licenziamento è stata trasmessa via PEC al difensore, seguita da una raccomandata allo studio legale e infine da una raccomandata all’indirizzo del lavoratore. Secondo la Suprema Corte, questa modalità di comunicazione è idonea e rende definitiva la decisione di recesso.
La PEC dell’avvocato come domicilio privilegiato
Ogni avvocato possiede un domicilio digitale, conoscibile dai terzi attraverso l’INI-PEC, l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Se il lavoratore indica la PEC del proprio difensore senza ulteriori specificazioni, il notificante è obbligato a utilizzare la modalità telematica.
La Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta del lavoratore di eleggere domicilio presso lo studio dell’avvocato implica il riconoscimento di quel luogo come idoneo per la ricezione di atti ufficiali. L’indirizzo PEC del difensore, infatti, è registrato presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza e comunicato al Ministero della Giustizia per l’inserimento nel REGINDE, il registro generale degli indirizzi elettronici.
Le conseguenze della decisione
La sentenza ribadisce il principio secondo cui, in ambito disciplinare, la PEC dell’avvocato è un domicilio digitale valido per le notifiche. Il dipendente, essendo stato messo a conoscenza del provvedimento attraverso più canali, non può eccepire la nullità della comunicazione via PEC per sostenere la tempestività dell’impugnazione.
Infine, la Corte ha sottolineato che la normativa applicabile è quella vigente al momento dei fatti contestati, anche se risalenti al periodo 2009-2011. Le modifiche legislative successive, infatti, non incidono sulla validità della notifica effettuata tramite PEC all’avvocato difensore.
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