Lo scorso 8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 79/2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”. Con cui viene istituito anche l’assegno unico per i figli in favore dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e disoccupati esclusi dal beneficio dell’assegno familiare (art. 2 del DL 69/88).
La misura è prevista solo per il secondo semestre del 2021, a decorrere dal mese in cui viene presentata la domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono concessi gli arretrati dal mese di luglio.
ASSEGNO UNICO PER I FIGLI E LIBERI PROFESSIONISTI: I DETTAGLI
Oltre ad appartenere alle categorie già citate, i beneficiari dell’assegno unico per i figli sono cittadini delll’UE o familiari di cittadini UE o ancora cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno che risiedano in Italia da almeno 2 anni o titolari di contratto di lavoro per almeno 6 mesi, che paghino le imposte in Italia e che abbiano un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
L’importo dell’assegno varia in modo inversamente proporzionale all’Isee dichiarato dal nucleo famigliare del beneficiario, con il seguente range di riferimento:
– minimo di 30 euro a figlio per nuclei con 1 o 2 figli, o di 40 euro per nuclei con 3 o più figli che presentino un Isee di 40.000 euro l’anno;
– massimo di 218 euro per ciascun figlio per nuclei famigliari con 3 o più figli e con Isee inferiore a 7.000 euro l’anno.
L’assegno viene maggiorato di 50 euro al mese per ciascun eventuale figlio con disabilità.
In caso di affido condiviso, la somma spetta al 50% a ciascun genitore.
L’importo dell’assegno non ricade nel reddito imponibile e non preclude l’accesso al reddito di cittadinanza o ad altre misure regionali o locali a favore dei figli.
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