Con una recente ordinanza, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno chiarito un principio rilevante nel contesto dei procedimenti disciplinari forensi. Il provvedimento, depositato con il numero 13081 del 2025, affronta il delicato tema del legittimo impedimento e della possibilità per il giudice disciplinare di valutare autonomamente i certificati medici presentati dagli avvocati per ottenere il rinvio di un’udienza.
Il caso nasce da un’istanza di rinvio presentata da un avvocato, il quale aveva documentato la propria assenza con un certificato attestante una sindrome da lombosciatalgia. Il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi sul rinvio, aveva respinto la richiesta, ritenendo che il documento prodotto non dimostrasse un impedimento assoluto a comparire.
L’avvocato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice disciplinare non potesse mettere in discussione la validità di un certificato medico senza specifiche competenze sanitarie, contestando così una lesione del diritto di difesa.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto questa impostazione. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che spetta al giudice disciplinare valutare se il certificato medico sia sufficiente a giustificare l’assenza all’udienza, senza che ciò comporti una diagnosi clinica o una perizia tecnica, ma limitandosi a verificare la coerenza e la chiarezza dell’attestazione rispetto alla richiesta di rinvio.
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