22 Luglio 2026 - Cassazione

Legittima difesa, la reazione non può essere preventiva

Con la sentenza n. 27404/2026 la Quinta Sezione penale annulla un'assoluzione per minaccia: senza un pericolo attuale e inevitabile la scriminante non opera, e il giudice deve spiegare perché mancavano vie lecite alternative

La Corte di Cassazione torna a fissare i confini della legittima difesa, ordinaria e putativa, ribadendo che essa presuppone sempre un’aggressione in corso e una risposta realmente necessaria. Con la sentenza n. 27404 del 2026, la Quinta Sezione penale ha annullato con rinvio un’assoluzione, censurando una motivazione che i giudici hanno definito soltanto apparente.

Il principio affermato è netto: perché la scriminante possa dirsi integrata occorre un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, tale da non poter essere neutralizzato con strumenti leciti diversi dalla reazione. Non basta invocare uno stato di tensione o un contrasto pregresso tra le parti. La Corte richiama sul punto la disciplina del grave turbamento introdotta dalla riforma del 2019 (legge n. 36), precisando però che quel turbamento rileva solo quando discende in via immediata dalla situazione di pericolo in atto, e non da condizioni emotive maturate in precedenza.

Nel caso esaminato l’imputato era stato prosciolto dall’accusa di minaccia. Aveva inviato, con alcuni messaggi vocali su WhatsApp, espressioni intimidatorie nei confronti di un’altra persona, arrivando a evocare la sorte di «Santa Lucia». Il giudice di merito aveva letto quelle parole come una risposta alle continue provocazioni ricevute, riconoscendo la legittima difesa putativa. Una ricostruzione che il pubblico ministero ha contestato in sede di impugnazione, lamentando l’assenza di un pericolo concreto e attuale e denunciando una motivazione illogica, priva di reale contenuto.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Secondo i giudici di legittimità, la decisione impugnata non aveva chiarito quali elementi dimostrassero l’esistenza di una minaccia in atto, né perché l’imputato non avesse potuto rivolgersi all’autorità o ai consueti strumenti di tutela anziché replicare a sua volta con parole intimidatorie. Da qui l’annullamento e il rinvio per un nuovo esame.

La pronuncia si colloca in un solco già tracciato: la Corte richiama espressamente propri precedenti del 2005, 2010, 2017, 2018 e 2020, sottolineando come la vicenda rappresenti la semplice applicazione di regole ormai stabili. Resta escluso ogni spazio per forme di difesa anticipata o preventiva. E resta a carico del giudice un onere motivazionale preciso: non è sufficiente affermare l’esistenza della scriminante, ma occorre spiegare in concreto perché ricorrano tutti i suoi presupposti, compresa l’impraticabilità di alternative conformi alla legge.

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