Dopo aver fornito loro tutti i documenti legati alla causa da intraprendere, il Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) chiede a cinque avvocati i preventivi con l’intento di affidare a uno di loro l’incarico.
Dopo aver visionato le proposte ricevute, il Comune affida il lavoro all’avvocato più conveniente.
Uno degli avvocati che si sono visti rifiutare il preventivo ricorre perché, secondo lui, la scelta del Comune ha violato il principio dell’equi compenso. La somma prevista dal preventivo vincitore risulta infatti inferiore persino ai parametri minimi sanciti dal DM Giustizia n. 55/2014.
IL RICORSO
Secondo l’avvocato ricorrente, il Comune avrebbe violato:
– quanto disposto dagli artt. 13-bis, legge n. 247/2012, e 19-quaterdecies, co. 3, del DL n. 148/2017, che impongono alle PA il rispetto del principio dell’equo compenso nel caso di conferimenti di incarichi a professionisti. Questo perché il Comune ha considerato due preventivi nettamente “a ribasso”;
– artt. 4, 17 e 95, comma 3, del dlgs n. 50/2016, per aver seguito il criterio del prezzo più basso nell’affidare un incarico basato su una prestazione intellettuale.
Il Tar Lombardia Sezione 1 respinge il ricorso.
Poiché il Comune ha fornito i documenti relativi alla causa, gli avvocati hanno avuto la possibilità di valutare la propria proposta economica, e la sua convenienza, in base all’effettiva entità del lavoro richiesto.
Il Comune ha poi effettuato una semplice procedura comparativa, senza la necessità di tener conto del principio dell’equo compenso.
EQUO COMPENSO E PA
Nella sentenza n. 1071/2021 si legge:
“La disciplina dell’equo compenso non trova applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi dell’evidenza pubblica, ove l’ amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare.”
La Pa non è tenuta “sempre e comunque a corrispondere al professionista incaricato di un servizio legale un compenso non inferiore al minimo dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale, anche ove il compenso non sia imposto unilateralmente o non si ravvisi un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, non può dunque essere accolta”.
Il TAR non concorda nemmeno con l’idea sostenuta dal ricorrente che la mancata applicazione del principio dell’equo compenso comporti il rischio di giungere a prestazioni di basso livello, poiché, indipendentemente dal prezzo, vige sempre il dovere di diligenza da parte del professionista, come indicato dall’art 1176 c.c. comma 2.
Anche il criterio comparativo adottato dal Comune non è contestabile, poiché segue l’orientamento dell’Anac secondo cui gli incarichi legali sono affidati valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò però non mette in discussione la preparazione e la serietà degli avvocati a cui è stata chiesto il preventivo. In sostanza, i principi di economicità, di efficacia e di proporzionalità non sono violati.
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