2 Settembre 2021

Avvocato- 4euro per un procedimento

L’Avvocato può essere pagato 4euro a procedimento

L’equo compenso deve essere interpretato in modo elastico

Nonostante le battaglie degli avvocati per il riconoscimento del rispetto della loro professione siano ormai all’ordine del giorno, è di qualche giorno fa una sentenza che è destinata a far molto discutere. Infatti, nella sentenza n. 9404/2021, il Tar del Lazio sostiene che, nel caso in cui l’Avvocato presti la propria opera professionale per la P.A., egli debba accettare anche 4 euro a procedimento. Ciò, in quanto, in questi casi, è l’Avvocatura di Stato a fare tutto il lavoro e la Pubblica Amministrazione -d’altro canto- deve rispettare precisi limiti di spesa.

L’equo compenso non è applicabile quando la prestazione viene resa alla Pubblica Amministrazione

Succede che un Consiglio dell’Ordine laziale ricorra al TAR per ottenere l’annullamento dell’”Avviso pubblicato dall’I.N.P.S., sul proprio sito istituzionale il 18 gennaio 2021, al fine di acquisire la disponibilità di n. 77 professionisti avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma”. In particolare, i ricorrenti sottolineano che prevedere un compenso medio di 4,2 euro per udienza, costituisca una palese violazione dei minimi tariffari e -al contempo- del principio dell’equo compenso (legge n. 247/2012 e dalla legge della regione Lazio n. 6/2019).

 

 

Tuttavia, il TAR del Lazio rigetta il ricorso, giudicandolo infondato. Ciò, in quanto dalla normativa sui compensi degli avvocati (artt. 13 e 13 bis legge n. 247 del 2012 e art. 19-quaterdecies decreto-legge n. 148/2017) emerge che “in tema di compensi in favore degli avvocati, la regola è data dalla libera pattuizione mentre l’eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi tariffari di cui all’apposito decreto ministeriale (DM n. 55/2014).” A questo punto, il TAR precisa che il riferimento alle tariffe si rende necessario solo nei casi in cui l’avvocato stipula convenzioni con banche o assicurazioni, le quali godono notoriamente di maggior forza contrattuale.

Invece, quando la prestazione è resa alla Pubblica Amministrazione, il concetto di equo compenso non può essere interpretato troppo rigidamente. Infatti, secondo il TAR, è necessario bilanciare da un lato l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall’altro il fatto che il dominus di queste cause resta l’Avvocatura di Stato, che fa il lavoro più complesso ed elaborato. In questo quadro, il compenso di 4 euro per udienza “si dimostra perfettamente coerente con i princìpi di cui all’art. 36 Costituzione […]”.

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