La PEC dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Tale principio è stato confermato dall’ordinanza n. 10091/2024 della Corte di Cassazione.
Infatti, la PEC certifica la data dell’invio e la provenienza: tuttavia, questo strumento non garantisce che il documento allegato sia collegato all’autore e che contenga un determinato contenuto.
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Nel caso in cui ad una PEC venga allegato un file con un certo nome, formato, estensione e dimensioni, certamente la ricevuta attesterà il file, ma non fornirà prove relative al contenuto del file.
Dunque, sul file allegato dovrà essere necessariamente apposta la firma digitale: soltanto in questo modo si certificherà da dove proviene il documento e soprattutto la sua integrità.
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