Con la sentenza n. 41528 del 12 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per valutare la legittima difesa reale o putativa e l’eccesso colposo. Per invocare questa scriminante, il giudizio deve basarsi su una valutazione “ex ante”, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. Il giudice deve quindi considerare sia le modalità del singolo episodio sia i fatti precedenti che possono aver influenzato la percezione di pericolo imminente.
Il caso concreto
Nel caso in esame, F.E., coinvolta in continui contrasti di vicinato, ha utilizzato spray urticante contro A.M. dopo che quest’ultima si era introdotta nel suo giardino e si era impossessata di un tubo di irrigazione. La Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado, ma l’imputata ha ricorso in Cassazione, sostenendo che le sue azioni rientrassero nella legittima difesa.
La sentenza
La Cassazione ha confermato che per applicare l’esimente della legittima difesa è necessario un grave e attuale stato di pericolo. Lo stato di “grave turbamento” dell’agente, che può giustificare una reazione di difesa, deve derivare dalla situazione pericolosa e non da cause preesistenti.
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