La procedura di liquidazione controllata, come già la liquidazione giudiziale, può beneficiare del gratuito patrocinio se il giudice delegato attesta la mancanza di attivo per le spese.
Con la sentenza n. 121 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia che escludevano la procedura di liquidazione controllata da tale beneficio.
La Consulta ha stabilito che la disparità di trattamento tra le due procedure, entrambe volte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento dei creditori, era irragionevole e violava il principio di uguaglianza.
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In sostanza, la Corte ha affermato che anche le imprese in liquidazione controllata che non hanno risorse per pagare un avvocato devono avere la possibilità di difendersi in giudizio.
Per ottenere il gratuito patrocinio, il liquidatore della procedura dovrà presentare una richiesta al giudice delegato, il quale dovrà accertare l’assenza di attivo.
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