Uno dei dubbi che più spesso attanaglia l’avvocato alle prese con il Processo Amministrativo Telematico è quello relativo alla necessità o meno di fornire al tribunale una copia di cortesia cartacea degli atti digitali depositati telematicamente.
La risposta definitiva ce la offre il Decreto legge 168, del 31 agosto 2016, che dispone chiaramente che, fino al 1° gennaio 2018, al deposito telematico degli atti di parte e scritti difensivi con attestazione di conformità deve accompagnarsi anche il deposito cartaceo.
Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato sull’obbligatorietà di presentare almeno una copia di cortesia con un’ordinanza pubblicata il 3 marzo 2017, a seguito di un ricorso presentato dalla parte appellante che non aveva depositato una copia cartacea degli atti.
La mancata consegna della copia cartacea non inficia il deposito degli atti, che rimane valido, ma impedisce la decorrenza dei termini processuali.
Quindi, a differenza di quanto avviene nel Processo Civile Telematico, nel Processo Amministrativo la copia di cartacea è un obbligo giuridico.
Perchè tanta importanza? La motivazione la indica il Consiglio di Stato stesso: la presenza di una copia cartacea permette una più agevole lettura e analisi degli atti.