23 Luglio 2025 - DIRITTO DI FAMIGLIA | La sentenza

La Consulta conferma: l’assegno familiare spetta anche in caso di convivenza di fatto

La Corte costituzionale respinge la questione di legittimità: nessuna violazione degli articoli 3 e 38 della Carta. Resta intatto il diritto al beneficio, salvo il caso di coniugi del datore di lavoro

ROMA – La convivenza di fatto non fa venire meno il diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 120, depositata oggi, dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in merito all’articolo 2 del D.P.R. n. 797 del 1955, che disciplina l’accesso al beneficio.

Il caso era nato dal dubbio di costituzionalità circa la presunta disparità di trattamento tra coniugi e conviventi del datore di lavoro: mentre la norma esclude espressamente il diritto all’assegno per il coniuge del datore, non contempla un’analoga esclusione nel caso di convivenza di fatto tra datore e lavoratore subordinato. Secondo i giudici remittenti, tale differenza appariva in contrasto con i principi di uguaglianza e tutela della famiglia sanciti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Nessuna violazione della Costituzione

La Consulta, tuttavia, ha respinto le censure. La ratio della norma – spiega la Corte – è quella di evitare che il beneficio economico possa essere erogato a nuclei familiari in cui sia presente il datore di lavoro stesso, configurando una forma indebita di “autofinanziamento”. In questo contesto, l’esclusione riguarda unicamente i coniugi del datore di lavoro e non può essere automaticamente estesa ai conviventi di fatto.

Il giudizio della Corte si fonda su una lettura sistematica della normativa vigente. In base all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 1988, il nucleo familiare ai fini dell’Anf è composto da coniuge e figli, ma non include i conviventi di fatto, a meno che non sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà).

Convivenza di fatto: rilevanza solo in presenza di contratto

Pertanto, in assenza di un contratto di convivenza, la figura del convivente non assume rilievo ai fini né della concessione né dell’esclusione dell’assegno familiare. Da ciò deriva, secondo la Corte, una coerenza interna della disciplina che rende infondata ogni accusa di irragionevolezza o disparità di trattamento.

“La normativa – afferma la sentenza – risulta armonica, in quanto la mancata considerazione della convivenza sia ai fini dell’attribuzione del beneficio, sia ai fini dell’esclusione dallo stesso, rispetta il principio di eguaglianza formale”.

Un principio confermato

Con questa pronuncia, la Corte costituzionale conferma dunque la solidità del quadro normativo attuale in materia di Anf, che continua a tutelare il lavoratore subordinato convivente di fatto, senza configurare discriminazioni arbitrarie. Resta invece escluso dal beneficio chi si trovi in rapporto di coniugio con il datore di lavoro, nel rispetto di una logica preventiva contro abusi e conflitti di interesse.


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