11 Marzo 2025 - Corte costituzionale

La Consulta boccia il divieto di permessi premio per i detenuti che commettono reati in carcere

Dichiarata illegittima la norma che imponeva una preclusione automatica di due anni per chi si macchia di nuovi reati durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza deve sempre poter valutare il caso concreto, nel rispetto della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vietava automaticamente, per due anni, la concessione di permessi premio ai detenuti imputati o condannati per reati commessi durante l’esecuzione della pena. Con la sentenza n. 24, depositata oggi, la Consulta ha accolto la questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, stabilendo che l’automatismo della preclusione viola i principi costituzionali della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.

Il caso: un detenuto e il divieto di accesso al beneficio

La vicenda trae origine dalla richiesta di permesso premio avanzata da un detenuto, in carcere dal 2017, che si è visto negare l’accesso al beneficio in virtù del divieto previsto dall’articolo 30-ter, quinto comma, della legge sull’ordinamento penitenziario. Il rigetto è stato automatico, poiché il richiedente risultava rinviato a giudizio per un tentativo, avvenuto un anno prima, di introdurre droga nel carcere per conto di un altro detenuto. Il Magistrato di sorveglianza ha però ritenuto la norma incompatibile con i principi costituzionali e ha rimesso la questione alla Consulta.

Le motivazioni della Consulta: violata la presunzione di innocenza

La Corte costituzionale ha evidenziato come una norma che precluda automaticamente il permesso premio sulla sola base di un’imputazione sia incompatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e del diritto dell’Unione europea. La presunzione di innocenza, ha ribadito la Consulta, non si esaurisce all’interno del procedimento penale, ma si estende a tutti gli ambiti in cui un soggetto può subire conseguenze negative per un’accusa non ancora confermata da una condanna definitiva.

Di fatto, impedire al magistrato di sorveglianza di valutare la posizione del detenuto significa costringerlo a considerarlo colpevole in via presuntiva, senza possibilità di ascoltare le sue ragioni o di verificare la reale portata dell’accusa. Questa rigidità, secondo la Corte, compromette il diritto di difesa e il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario.

Il giudice deve poter valutare caso per caso

Oltre alla violazione della presunzione di innocenza, la Consulta ha sottolineato che il divieto biennale di accesso ai permessi premio è ormai in contrasto con il consolidato orientamento costituzionale che impone una valutazione individualizzata della condotta e dei progressi rieducativi del detenuto. Anche in caso di condanna definitiva per un reato commesso in carcere, il magistrato di sorveglianza deve poter esaminare il concreto rilievo del fatto e la sua incidenza sul percorso di reinserimento sociale del detenuto.


LEGGI ANCHE

L’oro si fa digitale: Londra scommette sui lingotti come collaterale finanziario

Il World Gold Council lancia il progetto dei Pooled Gold Interest: frazioni digitali dei lingotti per rafforzare la domanda, sostenere le banche e difendere la…

Sciopero nazionale dei cancellieri esperti: tribunali paralizzati, protesta per il passaggio all’area terza

I cancellieri esperti, pur consapevoli della crisi che affligge il settore della giustizia, con una cronica carenza di personale, hanno deciso di alzare la voce.

misure Anti COVID-19 per gli studi professionali

Le misure Anti COVID-19 per gli studi professionali (Movimento Forense Triveneto)

Se c’è una cosa che non manca in questo periodo di quarantena è l’accesso a informazioni, spesso imprecise e contrastanti, su quanto stia succedendo e…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto