La piattaforma OnlyFans dovrà pagare l’Iva su tutto l’importo pagato dai fans ai creatori di contenuti. Questo grazie alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea (C-695/20). Prima di questa decisione, l’Iva doveva essere pagata soltanto sul 20% delle rimesse
Nessun abuso di potere a danno della piattaforma OnlyFans. La Corte di Giustizia dell’UE ha, infatti, dato torto a OnlyFans, la piattaforma che mette in contatto i cosiddetti “creators” con i loro fan, che pagano per accedere a contenuti riservati.
La piattaforma OnlyFans, infatti, prevede che i creatori di contenuti guadagnino in base agli abbonamenti delle persone che si iscrivono alla piattaforma, i fan, per fruire dei loro contenuti riservati. Ogni creatore ha un profilo personale, sul quale pubblica contenuti quali foto, video o messaggi.
I fan possono accedere pagando un singolo contenuto specifico oppure attraverso degli abbonamenti mensili ed è prevista anche la possibilità di versare doni o mance. Le transazioni finanziare, la riscossione e la distribuzione dei pagamenti si rivolgono ad una società, la Fenix International. Ed è proprio qui che è nata la controversia.
Il contenzioso, infatti, è cominciato qualche anno fa nel Regno Unito, dove le autorità competenti avevano cominciato a svolgere degli accertamenti riguardo il pagamento dell’Iva da parte della Fenix International, che gestisce OnlyFans dal 2016.
L’amministrazione doganale e tributaria del Regno Unito aveva notificato degli avvisi di accertamento sull’Iva a Fenix, relativi al periodo tra il 2017 e il 2020. Fenix, che agiva a nome proprio, avrebbe dovuto assolvere l’Iva sul totale della somma di denaro ricevuta dai fan, e non soltanto sul 20% di questa somma.
In Gran Bretagna l’Iva prevede un’aliquota corrispondente dal 20%, che si applica su quasi tutti i beni e servizi, ad eccezione dei prodotti alimentari, dei libri e dell’abbigliamento per bambini.
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Fenix International ha deciso di fare ricorso per la contestazione della validità sulla base giuridica degli avvisi di accertamento, ovvero, un regolamento di esecuzione che era stato emanato dal Consiglio Ue e volto alla precisazione della direttiva europea in materia di Iva.
Il giudice britannico ha chiesto il parere dei giudici comunitari, che hanno stabilito che la Corte Ue ha potuto pronunciarsi sul contenzioso poiché i fatti sono avvenuti durante il periodo di transizione successivo alla Brexit, periodo durante il quale il Regno Unito era ancora soggetto, in parte, alle norme Ue.
Il Consiglio Ue, senza andare oltre ai suoi poteri, ha precisato quindi che un gestore di una piattaforma come OnlyFans deve essere considerato come il prestatore presunto dei servizi forniti, al fine di pagare l’Iva. Dall’esame della questione pregiudiziale, dunque, non è emerso alcun elemento idoneo a mettere in discussione la validità della controversa disposizione sul regolamento d’esecuzione.
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