4 Febbraio 2025 - Deontologia

Iscrizione all’elenco speciale per gli avvocati degli enti pubblici: il parere del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce l’obbligatorietà dell’iscrizione per gli avvocati dipendenti, chiarendo i limiti e le condizioni di esercizio della professione

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha espresso il proprio parere in merito all’iscrizione degli avvocati dipendenti di enti pubblici nell’elenco speciale, un passaggio ritenuto essenziale per l’esercizio delle loro funzioni legali. Il parere n. 49/2024, pubblicato il 6 gennaio sul sito del Codice deontologico, risponde a un quesito posto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena riguardo alla necessità e alla portata di tale iscrizione, con particolare riferimento ai casi in cui essa non sarebbe obbligatoria.

Un obbligo normativo per garantire autonomia e indipendenza

La questione si fonda sull’articolo 23 della legge n. 247/2012, che disciplina la professione forense e prevede l’iscrizione obbligatoria nell’elenco speciale per quegli avvocati che operano esclusivamente nella gestione degli affari legali di enti pubblici. Questa disposizione ha lo scopo di assicurare il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, elementi essenziali per l’esercizio della professione forense.

L’interpretazione del CNF: nessuna eccezione al vincolo di iscrizione

Nel parere espresso, il CNF ha ribadito che l’iscrizione all’elenco speciale rappresenta una condizione imprescindibile affinché gli avvocati dipendenti possano esercitare la professione e svolgere tutte le attività previste dalla normativa, inclusa la rappresentanza legale degli enti. Il Consiglio ha sottolineato che, in assenza di tale iscrizione, il professionista non può spendere il titolo di avvocato né svolgere alcuna attività che implichi l’esercizio dello ius postulandi.

La pronuncia del CNF conferma quindi l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutti gli avvocati che lavorano negli enti pubblici, dissipando eventuali dubbi sulla possibilità di esenzioni o deroghe.


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