Non è necessario esercitare in modo effettivo la professione forense perché si configuri una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego: è sufficiente l’iscrizione all’Albo degli avvocati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6219 del 17 marzo 2026, intervenendo su un tema che incide direttamente sul rapporto tra status professionale e funzione pubblica.
Il caso riguardava un funzionario comunale licenziato dall’amministrazione di appartenenza per non aver comunicato né all’ente datore di lavoro la propria iscrizione all’Ordine degli avvocati, né all’Ordine la condizione di dipendente pubblico. Una doppia omissione che aveva determinato l’apertura del contenzioso.
In secondo grado, la Corte d’appello aveva dato ragione al lavoratore, sostenendo che l’incompatibilità dovesse essere collegata all’effettivo esercizio dell’attività forense. In assenza di prova concreta dello svolgimento della professione, l’iscrizione all’Albo era stata ritenuta elemento non sufficiente a giustificare il licenziamento.
Diversa la lettura della Suprema corte, che ha accolto il ricorso del Comune. I giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina sull’incompatibilità non è costruita solo per evitare conflitti già in atto, ma per prevenire situazioni potenzialmente idonee a comprometterli. In questa prospettiva, la semplice iscrizione all’Albo integra già una condizione di rischio.
La ratio della normativa, infatti, si fonda sulla tutela di interessi di rilievo costituzionale: da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; dall’altro, l’autonomia e l’indipendenza della professione forense. Due ambiti che devono rimanere distinti per evitare interferenze, anche solo potenziali.
Secondo la Cassazione, è proprio la qualità di iscritto all’Albo a determinare un possibile intreccio tra funzione pubblica e attività professionale, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia concretamente esercitata. L’incompatibilità, quindi, opera già sul piano dello status, senza necessità di verificare un’attività difensiva effettiva.
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