8 Maggio 2025 - Avvocati dipendenti

Inps: Unaep, la Cassazione dà ragione agli avvocati su trattenute Irap

"L'Ente non può fare gravare l'imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta". "Tali decisioni, oltre a restituire giustizia ai nostri colleghi che si sono visti ingiustamente decurtare le loro retribuzioni, costituiscono una innegabile censura al comportamento"

La Corte di Cassazione ha depositato lo scorso 21 aprile le pronunce da tempo attese sulla vicenda che vedeva l’Inps contrapposta ai propri avvocati dipendenti per il rimborso dell’Irap trattenuta dall’Istituto dal monte onorari.  

La vicenda era iniziata nel 2015 quando l’Inps aveva operato dei recuperi di indebito direttamente nei confronti degli avvocati dell’ex Inpdap sul rilievo che l’Ente soppresso, a differenza dell’Inps, non avesse effettuato i necessari accantonamenti per il versamento dell’imposta, come richiesto negli atti di indirizzo della Corte dei conti a tutela del principio di copertura finanziaria. In quell’occasione venne reso palese il fatto che l’Inps aveva trattenuto e tuttora trattiene, dal monte onorari corrisposti ai propri legali, non solo gli oneri riflessi (come previsto dall’art.1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ma anche l’Irap da versare all’erario, effettuando così la traslazione indirette dell’imposta dovuta dal datore di lavoro ai propri dipendenti. 

Nacque un contenzioso che vide soccombente l’Istituto in primo grado, ed anche in alcune Corti d’appello, tranne la Corte d’appello di Roma, che in tre pronunce, avvallò la tesi dell’Istituto. Oggi la Corte di Cassazione, con le sentenze nn 10404, 10861, 10862 e del 2025, respinge le difese dell’Istituto, accogliendo i motivi di gravame dei lavoratori e formulando, sul punto diversi principi di diritto cui dovranno attenersi i giudici di merito nei futuri giudizi, tra cui si segnala il seguente, nel rimandare alla lettura integrale delle sentenze per gli altri: “Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell’8 gennaio 2003 relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna dell’INPS hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”; 

Tali decisioni, oltre a restituire giustizia ai nostri Colleghi che si sono visti ingiustamente decurtare le loro retribuzioni, costituiscono una innegabile censura al comportamento dell’Istituto che, sotto il pretesto della copertura contabile, ha indebitamente traslato l’imposta a proprio carico, sui propri dipendenti. Riteniamo che l’Istituto non possa non tenere conto di queste importanti pronunce e dei principi generali che esse hanno espresso sulle retribuzioni dei professionisti legali, è debba urgentemente correre ai ripari per evitare il protrarsi di una situazione di illegittimità che ha prodotto e continua a produrre notevoli danni economici a tutti gli Avvocati dell’Ente che si spendono quotidianamente con sacrificio e spirito di servizio per l’Istituto“, commenta Il segretario nazionale Unaep INPS, Massimo Cassarino.


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