Incidenti stradali, droghe e alcol: nessuna via d’uscita per la revoca della patente

Guidare dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti e provocare incidenti stradali fa automaticamente scattare la revoca della patente. Inoltre, non si può in alcun modo sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria con i lavori socialmente utili.

Un automatismo analogo fu introdotto grazie alla legge 41/2016 per quanto riguarda tutte le ipotesi di lesioni stradali colpose e di omicidio stradale. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ridimensionato il tutto con la sentenza 88/2019, secondo la quale la sanzione amministrativa fissa non è ragionevole, e comunque non compatibile con i principi di proporzionalità e uguaglianza.

La revoca della patente, da allora, scatta in maniera automatica, ma soltanto se le lesioni o la morte della vittima sono state causate da un guidatore sotto effetto di alcol superiore a 1,5 g/l e/o sostanze stupefacenti. In qualsiasi altro caso sarà il giudice a disporre la revoca o la sospensione della patente di guida.

Nonostante la Consulta abbia riconosciuto le «connotazioni sostanzialmente punitive» della revoca della patente di guida, rimarrà comunque una sanzione amministrativa. Per questo, secondo la sentenza 21369/2020 della Cassazione, la sanzione non è negoziabile: la misura della revoca, dunque, non potrà essere sostituita con la sospensione, dato che ciò non è previsto dalle legge (Consiglio di Stato 4136/2019).

Si auspica un intervento per consentire al prefetto, in caso di esito positivo della messa alla prova, di irrogazione della sospensione della patente, al posto della revoca obbligatoria, in tutti i casi di incidenti privi di feriti, anche se causati da un conducente che ha assunto droghe e/o alcol.

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