2 Febbraio 2023

Il Sindaco è autorizzato a firmare avvisi di accertamento?

Il sindaco può firmare avvisi di accertamento, atti e provvedimenti che riguardano l’organizzazione e la gestione del tributo?

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 37022/2022.

La Suprema Corte si è occupata del contenzioso che è stato promosso da una società che lamentava la falsa applicazione e la violazione di alcune norme di diritto.

L’avviso impugnato era stato infatti sottoscritto dal Sindaco e non dal funzionario del Comune responsabile del tributo, secondo quanto disposto dall’art. 74 del DL 507/1993, per il quale il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La Suprema Corte, tuttavia, ha deciso di non aderire alla tesi della società ricorrente. Il Sindaco, infatti, è titolare di rappresentanza legale del proprio Comune, e di conseguenza anche del potere di manifestare volontà dell’ente verso terzi.

Inoltre, in questo caso, non sembrano essersi verificati conflitti di competenza con i responsabili della macrostruttura, vista l’assenza di un dirigente del servizio che il Sindaco ha delegittimato dalle sue funzioni.

La Corte afferma anche che «eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell’avviso di accertamento, in modo che l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco».

Tale pronuncia tende a preservare l’efficacia degli atti con carattere impositivo, forzando anche il dato legislativo, costituito non soltanto dal Dpr 507/1993 ma anche da un orizzonte normativo più ampio, entro il quale si trovano l’art.1 comma 162 della legge 296/2006 e l’art.1, comma 87 della legge 549/1995 che recita: «Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti relativi a tributi regionali e locali, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

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