Il compenso di avvocato può essere rivisto dal giudice? Sì.
IL CASO
Un avvocato procede per vie legali al fine di ottenere il pagamento del suo compenso da parte di un cliente assistito in una controversia bancaria. Il cliente si oppone.
Il Tribunale accoglie, sebbene in parte, le richieste del legale, ma ritiene che l’importo debba essere calcolato facendo riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice della controversia. Secondo tale calcolo, il compenso risulta però troppo basso per l’avvocato, che ricorre in Cassazione portando un unico motivo: la mancata ottemperanza all’art. 5, comma 2 del d.m n. 55/2014.
Secondo l’articolo, il compenso dell’avvocato deve essere calcolato non in base alla somma riconosciuta alla parte vincitrice ma in base al valore della domanda (“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda”).
La Corte di Cassazione riconosce che il Tribunale non ha rispettato questa indicazione e con l’ordinanza n. 18942/2020 accoglie il ricorso.
COMPENSO DELL’AVVOCATO: IL RUOLO DEL GIUDICE
Va ricordato che lo stesso art.5 comma 2 del d.m n. 55/2014 indica che il giudice abbia il compito di assicurarsi che il compenso richiesto da un avvocato sia proporzionato al valore effettivo della controversia di riferimento.
Il giudice dunque valuta la somma richiesta alla luce dell’attività svolta dal legale e del valore effettivo della controversia: se fosse sproporzionata, sarà in suo potere decidere di ricalibrarne l’importo.
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