Con l’ordinanza 3372/2024, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una madre contro il provvedimento per il quale il figlio era andato a vivere principalmente con il padre.
Secondo gli Ermellini, il giudice di merito, nel pieno interesse del minore e senza pregiudicare in alcun modo il diritto alla bigenitorialità, può e deve assicurarsi che il minore persegua il proprio benessere e una crescita serena e armoniosa.
Per la prima sezione civile bisogna tenere conto dell’interesse del minore ad una frequentazione non paritaria, nel caso in cui questa impedisca il suo benessere, senza ostacolare la creazione e il mantenimento delle relazioni affettive con i genitori.
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Nello specifico, il diritto alla bigenitorialità è stato rispettato a pieno dal giudice, che, dopo aver preso atto dell’indisposizione del figlio ad incontrare un genitore, ha deciso di creare i presupposti per riprendere e mantenere i rapporti, ponendo le basi per arrivare ad una frequentazione paritaria.
In materia di separazione e divorzio, ma anche in relazione ai figli di genitori non coniugati, è necessario perseguire l’interesse morale e materiale dei figli, come previsto dall’art. 337-ter del codice civile, e per questo motivo il giudice non è vincolato in alcun modo agli accordi e alle richieste delle due parti.
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