Con l’introduzione del Green Pass e la diffusione di nuove varianti COVID negli ambienti di lavoro ci si chiede se non sia il caso di sapere chi sia vaccinato e chi no. Ma il Garante della Privacy è stato chiaro: il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti l’avvenuta vaccinazione né documenti che la attestino.
AVVENUTA VACCINAZIONE DEL DIPENDENTE, PERCHÈ IL DATORE NON PUÒ CHIEDERLA
Pubblicate ancora lo scorso febbraio 2021, le linee guida in materia di vaccinazioni in azienda del Garante della Privacy rispondono a tutti i principali dubbi.
A proposito della possibile richiesta del datore di sapere se il dipendente si sia sottoposto o meno alla vaccinazione, il Garante spiega che il trattamento di questa informazione non è lecito:
«il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
IL DATORE PUÒ CHIEDERE AL MEDICO?
Al datore potrebbe venire in mente di rivolgersi al medico competente per conoscere i nominativi dei dipendenti vaccinati e non vaccinati, ma anche in questo caso il Garante della Privacy è chiaro e spiega che:
«il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica».
Al medico è consentito però valutare l’idoneità dei dipendenti alle proprie mansioni. Il datore deve solo attuare quanto indicato dal medico, senza interessarsi delle motivazioni.
IL TRATTAMENTO NON È PERMESSO NEMMENO CON IL CONSENSO DEL DIPENDENTE
E se fossero gli stessi dipendenti comunicare l’avvenuta vaccinazione?
Il Garante spiega che:
«il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del GDPR)».
Nel caso il dipendente fornisse tali informazione, il datore dovrebbe cancellare la mail, il messaggio o la lettera con cui è avvenuta la comunicazione e avvisare il dipendente.
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