Con il Parere n. 38 del 28 giugno 2024, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha risposto a un quesito del COA di Torino, stabilendo che le spese forfettarie spettano automaticamente all’avvocato, anche senza una specifica richiesta o allegazione, a differenza delle spese vive, che devono essere documentate e richieste espressamente dal legale.
Le spese forfettarie, previste dalla Legge n. 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014, costituiscono un parametro vincolante per la liquidazione dei compensi, sia per il giudice che per le parti coinvolte. La Legge n. 49/2023 sull’equo compenso stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato, come quelle che fissano compensi inferiori ai parametri stabiliti dalla legge.
Il CNF ha chiarito che una riduzione della percentuale del 15% prevista per le spese forfettarie comporta una diminuzione del compenso dell’avvocato, violando così le norme sull’equo compenso. Inoltre, il CNF ha ricordato che, in alcune pronunce del TAR del 2024, sono state ritenute illegittime offerte al ribasso sui compensi, specificando però che tale disciplina non si applica agli avvocati, ma riguarda altre professioni come ingegneri e architetti, per i quali non è prevista la voce delle spese forfetarie.
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